(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8
                        del 27 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
              Sostituzione del primo comma dell'art. 3
 
  1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio  1996,
n. 53 e' cosi' sostituito:
  "1.  Nel  caso  di  impossibilita'  di  esperire  fruttuosamente le
procedure per il reperimento del personale  di  cui  all'art.  2,  su
richiesta  del  presidente  di  ciascun Gruppo consiliare, la Giunta,
d'intesa con l'Ufficio di presidenza,  assume,  mediante  incarico  a
tempo  determinato,  pieno  e  parziale, estranei all'Amministrazione
regionale:
   per i gruppi  composti  fino  a  tre  consiglieri  in  numero  non
superiore  a  due unita' tra quelle previste dalla dotazione organica
del gruppo;
    per i gruppi composti da quattro fino  ad  otto  consiglieri,  in
numero non superiore a tre unita' tra quelle previste dalla dotazione
organica del gruppo;
   per  i  gruppi  composti  da oltre otto consiglieri, in numero non
superiore alle quattro unita' tra  quelle  previste  dalla  dotazione
organica del gruppo".