(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 27 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione del primo comma dell'art. 3 1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 luglio 1996, n. 53 e' cosi' sostituito: "1. Nel caso di impossibilita' di esperire fruttuosamente le procedure per il reperimento del personale di cui all'art. 2, su richiesta del presidente di ciascun Gruppo consiliare, la Giunta, d'intesa con l'Ufficio di presidenza, assume, mediante incarico a tempo determinato, pieno e parziale, estranei all'Amministrazione regionale: per i gruppi composti fino a tre consiglieri in numero non superiore a due unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo; per i gruppi composti da quattro fino ad otto consiglieri, in numero non superiore a tre unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo; per i gruppi composti da oltre otto consiglieri, in numero non superiore alle quattro unita' tra quelle previste dalla dotazione organica del gruppo".